TurismoItaliano
O.M.T. : articoli del codice del turismo :
Preambolo,
Art.1,
Art.2,
Art.3,
Art.4,
Art.5,
Art.6,
Art.7,
Art.8,
Art.9,
Art.10.
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O.M.T.- Art.9 :Diritti dei lavoratori e
degli imprenditori dell’industria turistica.
1. I diritti fondamentali dei lavoratori stipendiati ed autonomi
dell’industria turistica e delle attività connesse saranno garantiti dalla
supervisione delle amministrazioni nazionali e locali, sia dei loro Stati di
provenienza che dei paesi di accoglienza, con particolare attenzione, tenuto
conto delle limitazioni specifiche legate in modo particolare al carattere
stagionale della loro attività, alla dimensione globale dell’industria ed alla
flessibilità spesso richiesta per via della natura di tale lavoro.
2. I lavoratori stipendiati ed autonomi dell’industria turistica
e delle attività connesse avranno il diritto ed il dovere di acquisire una
formazione idonea, iniziale e continuativa; sarà loro garantita una protezione
sociale adeguata; dovrà essere limitata per quanto possibile la precarietà
dell’occupazione ed uno status specifico, in modo particolare per quel che
riguarda la protezione sociale, sarà offerto ai lavoratori stagionali del
settore.
3. Tutte le persone fisiche o giuridiche, a condizione che
abbiano le capacità e le qualifiche necessarie, avranno diritto a portare avanti
un’attività professionale nel settore del turismo conformemente alla
legislazione nazionale esistente; gli imprenditori e gli investitori -
specialmente nel settore delle piccole e medie imprese - godranno di libero
accesso al settore turistico con un minimo di restrizioni giuridiche o
amministrative.
4. Gli scambi di esperienze offerti ai quadri e ai lavoratori,
stipendiati o meno, di paesi differenti, contribuiranno a promuovere lo sviluppo
dell’industria turistica mondiale; questi saranno agevolati, per quanto
possibile, nel rispetto delle legislazioni nazionali e delle convenzioni
internazionali applicabili.
5. Quali fattori insostituibili della solidarietà nello sviluppo
e crescita dinamica degli scambi internazionali, le imprese multinazionali
dell’industria turistica non dovranno abusare della posizione di predominio che
talvolta detengono; esse dovranno evitare di divenire veicoli di modelli
culturali e sociali imposti artificialmente alle comunità di accoglienza; in
cambio della libertà di investire e operare a livello commerciale che sarà loro
pienamente riconosciuta, esse si adopereranno per lo sviluppo locale, evitando,
con un eccessivo rimpatrio dei profitti o delle loro importazioni indotte, di
ridurre il loro contributo alle economie in cui operano.
6. Lo stabilimento di partnership e di relazioni bilanciate tra
le imprese dei paesi di provenienza e di quelli riceventi contribuirà ad uno
sviluppo sostenibile del turismo ead una distribuzione equa dei benefici
derivanti dalla sua crescita. |
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