TurismoItaliano
O.M.T. : articoli del codice del turismo :
Preambolo,
Art.1,
Art.2,
Art.3,
Art.4,
Art.5,
Art.6,
Art.7,
Art.8,
Art.9,
Art.10.
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O.M.T.- Art.8 : Libertà di spostamenti
turistici.
1. I turisti ed i visitatori, nel rispetto del diritto internazionale e
delle legislazioni nazionali, beneficeranno della libertà di spostamento
all’interno dei loro paesi e da uno Stato all’altro, ai sensi dell’Articolo 13
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; avranno accesso ai luoghi
di transito e soggiorno, così come ai siti culturali e turistici senza eccessive
formalità o discriminazione alcuna.
2. I turisti ed i visitatori avranno accesso a tutti i mezzi di
comunicazione disponibili, interni o esterni; beneficeranno di un accesso rapido
e agevole ai servizi locali amministrativi, giudiziari e sanitari; potranno
liberamente contattare le autorità consolari dei loro paesi di provenienza
conformemente alle convenzioni diplomatiche in vigore.
3. I turisti ed i visitatori beneficeranno degli stessi diritti
dei cittadini del paese visitato per quanto concerne la riservatezza dei dati e
delle informazioni personali che li riguardano, in modo particolare quando
questi sono conservati in forma elettronica.
4. Le procedure amministrative relative all’attraversamento
delle frontiere, che siano di competenza degli Stati o derivino da accordi
internazionali, quali i visti o le formalità sanitarie e doganali, saranno
adattate, per quanto possibile, in modo tale da facilitare al massimo la libertà
di viaggio ed un ampio accesso al turismo internazionale; saranno incoraggiati
accordi fra gruppi di paesi tesi ad armonizzare e semplificare queste procedure;
imposte e tasse specifiche che penalizzano l’industria del turismo e minano la
sua competitività saranno progressivamente eliminate o corrette.
5. I viaggiatori dovranno poter disporre, nella misura in cui la
situazione economica del paese da cui provengono lo permette, dell’assegnazione
delle valute convertibili necessarie per i loro spostamenti. |
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