TurismoItaliano
O.M.T. : articoli del codice del turismo :
Preambolo,
Art.1,
Art.2,
Art.3,
Art.4,
Art.5,
Art.6,
Art.7,
Art.8,
Art.9,
Art.10.
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O.M.T.- Art.7 : Diritto al turismo.
1. La possibilità di accedere direttamente e personalmente alla scoperta ed
al godimento delle ricchezze del pianeta rappresenta un diritto di cui tutti gli
abitanti del mondo devono poter usufruire in modo paritario; la sempre più
estesa partecipazione al turismo nazionale ed internazionale sarà considerata
come una delle migliori espressioni possibili della crescita continua del tempo
libero e non dovrà essere ostacolata in alcun modo.
2. Il diritto di tutti al turismo sarà considerato come il
corollario del diritto al riposo ed al divertimento, in modo particolare del
diritto ad una limitazione ragionevole delle ore di lavoro e a congedi periodici
retribuiti, ai sensi dell’Articolo 24 della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo e dell’Articolo 7.d del Patto Internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali.
3. Il turismo sociale, ed in particolare quello associativo, che
facilita un ampio accesso allo svago, ai viaggi ed alle vacanze, sarà promosso
con il sostegno delle autorità pubbliche.
4. Il turismo delle famiglie, dei giovani e degli studenti,
delle persone anziane e dei disabili sarà incoraggiato e facilitato. |
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