TurismoItaliano
O.M.T. : articoli del codice del turismo :
Preambolo,
Art.1,
Art.2,
Art.3,
Art.4,
Art.5,
Art.6,
Art.7,
Art.8,
Art.9,
Art.10.
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O.M.T.- Art.6 : Obblighi degli operatori
dello sviluppo turistico.
1. I professionisti del turismo avranno l’obbligo di fornire ai turisti
informazioni obiettive ed oneste sui luoghi di destinazione e sulle condizioni
di viaggio, accoglienza e soggiorno; assicureranno la perfetta trasparenza delle
clausole dei contratti proposti ai loro clienti per quel che concerne la natura,
il prezzo e la qualità dei servizi che si impegnano a fornire e l’indennizzo che
gli stessi corrisponderanno nel caso in cui decidano unilateralmente di
rescindere il contratto.
2. I professionisti del turismo, nella misura in cui ciò dipende
da loro, si preoccuperanno, in collaborazione con le autorità pubbliche, della
sicurezza, della prevenzione di incidenti, della tutela sanitaria e dell’igiene
alimentare di coloro che richiedono i loro servizi; parimenti, garantiranno la
presenza di sistemi assicurativi e di assistenza idonei; accetteranno gli
obblighi di rendiconto previsti dalla normativa nazionale e corrisponderanno un
equo indennizzo in caso di mancata osservanza dei loro obblighi contrattuali.
3. I professionisti del turismo, nella misura in cui ciò dipende
da loro, contribuiranno al soddisfacimento culturale e spirituale dei turisti e
permetteranno loro, durante i viaggi, di praticare la propria fede religiosa.
4. Le autorità pubbliche degli Stati di provenienza e dei paesi
di accoglienza, in collaborazione con i professionisti interessati e le loro
associazioni, vigileranno sull’esistenza dei meccanismi necessari per il
rimpatrio dei turisti in caso di fallimento dell’impresa che ha organizzato il
viaggio.
5. I Governi avranno il diritto ed il dovere, specialmente in
caso di crisi, di informare i propri cittadini delle difficili circostanze o
persino dei pericoli che potrebbero incontrare durante il loro viaggio
all’estero; avranno tuttavia la responsabilità di fornire tali informazioni
senza arrecare danno, in maniera ingiustificata o esagerata, all’industria
turistica dei paesi di accoglienza e agli interessi dei propri operatori;
pertanto, il contenuto degli avvisi di viaggio dovrà essere discusso
preventivamente con le autorità dei paesi di accoglienza e con i professionisti
interessati; le raccomandazioni formulate dovranno essere strettamente
proporzionate alla gravità delle situazioni riscontrate e limitate alle aree
geografiche in cui esistono problemi di sicurezza; tali avvisi saranno allentati
o aboliti non appena il ritorno alla normalità lo permetterà.
6. La stampa, ed in modo particolare la stampa turistica
specializzata e gli altri mezzi di informazione, compresi i mezzi moderni di
comunicazione elettronica, rilasceranno informazioni oneste ed equilibrate sugli
avvenimenti e le situazioni che potrebbero influenzare il flusso dei turisti;
saranno altresì tenuti a fornire informazioni accurate ed affidabili ai
consumatori dei servizi turistici; anche le nuove tecnologie di comunicazione e
commercio elettronico saranno sviluppate ed utilizzate a tal fine; così come la
stampa ed i mezzi di comunicazione, anche queste non dovranno in alcun modo
favorire il turismo sessuale. |
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