TurismoItaliano
O.M.T. : articoli del codice del turismo :
Preambolo,
Art.1,
Art.2,
Art.3,
Art.4,
Art.5,
Art.6,
Art.7,
Art.8,
Art.9,
Art.10.
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O.M.T.- Art.5 : Il turismo quale attività
vantaggiosa per i paesi e le comunità di accoglienza.
1. Le popolazioni locali dovranno prendere parte alle attività
turistiche e condividere in modo equo i benefici economici, sociali e culturali
che queste determinano, con particolare riferimento alla creazione
dell’occupazione diretta ed indiretta che ne consegue.
2. Le politiche turistiche dovranno essere condotte in modo tale
da contribuire a migliorare il tenore di vita delle popolazioni delle regioni
visitate e soddisfare le loro necessità; la concezione urbanistica ed
architettonica e la gestione delle stazioni turistiche e delle strutture di
accoglienza dovranno mirare ad una loro integrazione, nella misura possibile,
nel tessuto economico e sociale locale; in caso di pari capacità, la priorità
dovrà essere accordata alla manodopera locale.
3. Un’attenzione particolare dovrà essere prestata ai problemi
specifici delle zone costiere e dei territori insulari, nonché delle regioni
rurali o montane vulnerabili, per le quali il turismo spesso rappresenta una
rara opportunità di sviluppo alla luce di un declino delle attività economiche
tradizionali.
4. I professionisti del turismo, in modo particolare gli
investitori, dovranno effettuare degli studi sull’impatto dei loro progetti di
sviluppo sull’ambiente e sul territorio naturale, secondo la normativa stabilita
dalle autorità pubbliche; dovranno altresì fornire, con la massima trasparenza
ed obiettività, informazioni circa i loro programmi futuri con le relative
ripercussioni prevedibili ed incoraggiare il dialogo sul loro contenuto con le
popolazioni interessate. |
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