TurismoItaliano
O.M.T. : articoli del codice del turismo :
Preambolo,
Art.1,
Art.2,
Art.3,
Art.4,
Art.5,
Art.6,
Art.7,
Art.8,
Art.9,
Art.10.
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O.M.T.- Art.4 : Il turismo quale mezzo
per utilizzare il patrimonio culturale dell’umanità e per contribuire al suo
arricchimento.
1. Le risorse turistiche appartengono al patrimonio comune
dell’umanità; le comunità sui cui territori sono situate hanno diritti ed
obblighi particolari nei confronti delle stesse.
2. Le politiche e le attività turistiche dovranno essere
condotte nel rispetto del patrimonio artistico, archeologico e culturale che
dovranno proteggere e tramandare alle generazioni future; un’attenzione
particolare dovrà essere accordata alla conservazione e valorizzazione dei
monumenti, santuari e musei, nonché ai siti archeologici e storici che dovranno
essere aperti alle visite turistiche nel modo più ampio possibile; dovrà essere
incoraggiato l’accesso del pubblico ai beni ed ai monumenti culturali privati,
nel rispetto dei diritti dei loro proprietari, così come agli edifici religiosi,
senza arrecare danno alle normali necessità di culto.
3. Le risorse finanziarie derivanti dalle visite ai siti ed ai
monumenti culturali dovranno essere utilizzate, almeno in parte, per il
mantenimento, la salvaguardia, la valorizzazione e l’arricchimento di tale
patrimonio.
4. L’attività turistica dovrà essere concepita in modo tale da
permettere ai prodotti culturali ed artigianali tradizionali ed al folklore di
sopravvivere e prosperare piuttosto che causare un loro impoverimento e
standardizzazione. |
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