TurismoItaliano
O.M.T. : articoli del codice del turismo :
Preambolo,
Art.1,
Art.2,
Art.3,
Art.4,
Art.5,
Art.6,
Art.7,
Art.8,
Art.9,
Art.10.
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O.M.T.- Art.2 Il turismo quale mezzo di
soddisfazione individuale e collettiva.
1. Il turismo, l’attività più frequentemente associata al riposo, alla
distensione, allo sport, all’accesso alla cultura e alla natura, dovrà essere
concepito e praticato come un mezzo privilegiato di soddisfazione individuale e
collettiva; se praticato con lo spirito di apertura necessario, rappresenta un
fattore insostituibile di autoeducazione personale, di tolleranza reciproca e di
apprendimento delle differenze legittime tra i popoli e le culture, così come
delle loro diversità.
2. Le attività turistiche dovranno rispettare l’uguaglianza degli uomini e delle
donne; dovranno promuovere i diritti umani e, soprattutto, i diritti particolari
dei gruppi più vulnerabili, specialmente dei bambini, delle persone anziane o
portatrici di handicap, delle minoranze etniche e delle popolazioni autoctone.
3. Lo sfruttamento degli esseri umani in qualsiasi forma, in modo particolare
quello sessuale, e specialmente quando si riferisce ai bambini, si scontra con
gli obiettivi fondamentali del turismo e costituisce la negazione dello stesso;
come tale, conformemente al diritto internazionale, deve essere rigorosamente
combattuto con la collaborazione di tutti gli Stati interessati e punito senza
concessione alcuna dalle legislazioni nazionali dei paesi visitati e di quelli
di provenienza di coloro che hanno commesso tali atti, anche quando questi
ultimi sono perpetrati all’estero.
4. I viaggi effettuati per motivi di religione, salute, istruzione, scambi
culturali o linguistici costituiscono forme di turismo particolarmente
interessanti che meritano di essere incoraggiate.
5. L’introduzione nei programmi di istruzione di un insegnamento sul valore
degli scambi turistici, dei loro benefici economici, sociali e culturali, ma
anche dei loro rischi, dovrà essere incoraggiata..
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