TurismoItaliano
O.M.T. : articoli del codice del turismo :
Preambolo,
Art.1,
Art.2,
Art.3,
Art.4,
Art.5,
Art.6,
Art.7,
Art.8,
Art.9,
Art.10.
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O.M.T.- Art.1 Il contributo del turismo
alla comprensione e
al rispetto reciproco tra i popoli e le società.
1. La comprensione e la promozione dei valori etici comuni all’umanità, in uno
spirito di tolleranza e rispetto della diversità di credo religioso, filosofico
e morale, rappresentano il fondamento e la conseguenza di un turismo
responsabile; i responsabili dello sviluppo turistico e i turisti stessi
dovranno rispettare le tradizioni e le pratiche sociali e culturali di tutti i
popoli, comprese quelle delle minoranze e delle popolazioni autoctone, e
riconoscere il loro valore.
2. Le attività turistiche dovranno essere condotte in armonia con le specificità
e le tradizioni delle regioni e dei paesi di accoglienza e nel rispetto delle
loro leggi, usi e costumi.
3. Le comunità di accoglienza, da una parte, ed i professionisti del posto,
dall’altra, dovranno imparare a conoscere e rispettare i turisti che li
visitano, ed informarsi sui loro stili di vita, gusti e aspettative;
l’educazione e la formazione impartite ai professionisti contribuirà ad
un’accoglienza ospitale.
4. Le autorità pubbliche avranno il compito di assicurare la protezione dei
turisti e dei visitatori, così come dei loro beni; le stesse dovranno prestare
un’attenzione speciale alla sicurezza dei turisti stranieri, in virtù di una
loro possibile particolare vulnerabilità; faciliteranno l’introduzione di mezzi
di informazione, di prevenzione, di protezione, assicurazione ed assistenza
idonei alle loro necessità; ogni attentato, aggressione, rapimento o minaccia
nei confronti di turisti o di altra persona che opera nell’ambito dell’industria
turistica, così come la distruzione volontaria di strutture turistiche o di
elementi del patrimonio culturale o naturale dovranno essere severamente
condannati e repressi conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
5. I turisti e i visitatori dovranno astenersi, in occasione dei loro viaggi,
dal commettere qualsiasi atto criminale o considerato come tale dalle leggi del
paese visitato; dovranno altresì astenersi da ogni condotta ritenuta offensiva o
ingiuriosa dalle popolazioni locali, o ancora che può arrecare danno
all’ambiente locale; si asterranno altresì dall’effettuare
qualsiasi traffico di droga, di armi, di oggetti d’antiquariato, di specie
protette nonché di sostanze e prodotti pericolosi o proibiti dalla normativa
nazionale.
6. I turisti ed i visitatori avranno la responsabilità di informarsi, anche
prima della loro partenza, sulle caratteristiche dei paesi che si apprestano a
visitare; dovranno essere a conoscenza dei rischi relativi alla salute e alla
sicurezza inerenti ad ogni viaggio al di fuori del loro ambiente usuale e
comportarsi in modo tale da ridurre tali rischi al minimo.
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