Turismo rurale
Classificazione delle strutture ricettive in Italia
Il turismo rurale è un’attività turistica esercitata in ambiente rurale da soggetti economici diversi dall’imprenditore agricolo (caratteristica principale e necessaria dell’agriturismo).
Il turismo rurale è finalizzato all'organizzazione del tempo libero e alla prestazione di servizi che garantiscano la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano.
L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:
- offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti o in punti di ristoro da realizzarsi nelle aree extraurbane agricole;
- ristorazione con piatti tipici della gastronomia regionale, preparati soprattutto con l'impiego di prodotti locali;
- allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona.
Possono svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:
- gestori di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione, singoli od associati, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e iscritti negli appositi registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- gestori di servizi, che organizzano attività sportive all'aria aperta e il tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Le attività di turismo rurale prevedono diverse tipologie di esercizi:
- esercizi alberghieri, di cui alla legge regionale n. 22 del 14 maggio 1984 e successive modifiche e integrazioni;
- esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, e successive modifiche e integrazioni;
- esercizi per la gestione di servizi di organizzazione e supporto alle attività didattiche all'aria aperta e per il tempo libero.
I fabbricati rurali già esistenti potranno essere destinati al turismo rurale: laddove fosse necessario, potranno essere adattati al nuovo uso attraverso interventi di restauro, adeguamento o ristrutturazione edilizia.
Queste opere di sistemazione dovranno essere effettuati nel rispetto delle caratteristiche degli edifici, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, sulla base delle indicazioni esecutive del Piano urbanistico comunale. La realizzazione dei punti di ristoro deve avvenire in armonia con il contesto paesistico-territoriale e nel rispetto delle tipologie edificatorie rurali tipiche del luogo.
Attualmente non c’è una legge nazionale che regolamenta il turismo rurale, e non tutte le regioni disciplinano questa tipologia di attività extra-alberghiera. Le leggi regionali esistenti sul turismo rurale riguardano principalmente gli interventi per favorire tale forma di turismo ambientale ed incentivare il recupero del patrimonio edilizio sito nelle campagne o in ambienti rurali, ma sono poche le regioni (Marche, Sardegna, Sicilia) che definiscono il turismo rurale come offerta turistica che comprende anche l’ospitalità dei clienti. Inoltre solo la regione Marche classifica le country-house come esercizi di turismo rurale.
Soltanto la regione Abruzzo stabilisce un numero minimo di posti letto per l’avvio dell’attività che è pari a 20, le altre regioni non stabiliscono tale limite.
Per quanto riguarda il numero massimo di camere da destinare all’attività, il Molise stabilisce massimo 15 camere, il Veneto solo 6, le altre regioni non prevedono tale limite.