Agriturismo

Classificazione delle strutture ricettive in Italia

Per agriturismo si intende “ogni attività di ricezione ed ospitalità esercitata da imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità, rispetto all’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali”.

Tale fenomeno, in espansione rispetto agli ultimi anni, merita una quantificazione statistica ad hoc. L’offerta agrituristica si presenta alquanto diversificata a livello territoriale. Inoltre, si devono distinguere gli alloggi agrituristici ‘autorizzati’ da quelli rilevati, pertanto, statisticamente dalla rilevazione del movimento clienti e quelli ‘non autorizzati’ che, comunque, compaiono nelle guide delle associazioni agrituristiche.

In questa sede non si vuole effettuare uno studio approfondito del fenomeno, per il quale si rimanda a fonti più appropriate, ma si vuole semplicemente inquadrare il problema e fare una ricognizione della legislazione esistente a carattere territoriale.

Le norme nazionali che disciplinano l’agriturismo sono attualmente contenute nella legge n. 730 del 5 dicembre 1985 e nella legge n. 413 del 30 dicembre 1991. Ogni altra attività di ospitalità, ristorazione e servizi, svolta in campagna ma svincolata dall’azienda viene considerata ‘turismo rurale’.

Le regioni sono tenute, nel rispetto della legge quadro, ad emanare apposite leggi per regolamentare l’esercizio di agriturismo.

In Italia gli alloggi agrituristici rilevati dall’ISTAT sono migliaia.

Le leggi regionali che regolamentano gli agriturismi presentano alcune differenze sul numero massimo di camere destinate all’attività, sul numero di posti letto messi a disposizione e sul numero massimo di giorni di permanenza dei clienti.

Il numero massimo di stanze destinate all’attività agrituristica, nelle regioni dove è previsto, varia da un minimo di 6 per il Piemonte fino a 18 camere per la Lombardia.

Il numero massimo di posti letto varia da 10 per la Valle d’Aosta fino ad arrivare a 30 giorni per l’Abruzzo, il Lazio, la Lombardia, la Toscana, l’Umbria, il Veneto. In alcune regioni non è previsto tale limite. Inoltre solo la Basilicata stabilisce anche un numero minimo di posti letto per l’avvio dell’attività (8 posti letto).

Il numero massimo di giorni di permanenza dei clienti è 180 giorni a Bolzano, in Basilicata ed in Emilia Romagna il numero massimo di giorni di permanenza dei clienti è 270 giorni. Nelle Marche ed in Molise è richiesta solo l’ospitalità stagionale, in tutte le altre regioni non è specificato tale requisito.

In Italia l’agriturismo è disciplinato in tutte le regioni.