Affittacamere

Classificazione delle strutture ricettive in Italia

La legislazione nazionale disciplina l’attività di affittacamere con la seguente definizione ‘strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari’.

Solo nella provincia di Trento c’è un’eccezione riguardante il numero massimo di camere che è 25 e non 6 camere.

Successivamente è stato demandato alle regioni il compito di individuare i requisiti minimi necessari all’esercizio di attività di affittacamere. In alcune regioni, chi desidera svolgere l’attività di affittacamere legalmente, deve iscriversi al registro delle imprese.

Per esercitare l’attività di affittacamere è necessaria l’autorizzazione, rilasciata dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

L'autorizzazione, normalmente, deve inoltre indicare:

  • a) generalità del titolare;
  • b) ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva e numero dei posti letto, distinti per vano;
  • c) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
  • d) servizi complementari offerti;
  • e) periodi di esercizio dell'attività.

I locali destinati all'esercizio di affittacamere, oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche essere dotati di:

  • almeno un locale bagno, composto di wc, bidè, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente, ogni otto persone;
  • arredamento minimo delle camere da letto costituito da: letto sedia e comodino per persona nonché da tavolo, armadio, specchio e cestino rifiuti per camera;
  • accesso alle camere da letto direttamente da locali di disimpegno di uso comune.

L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la denominazione di ‘locanda’.

Nella provincia di Bolzano la Legge Provinciale 11 maggio 1995 n. 12 (‘Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie’) regolamenta l’affitto di camere, che è diverso dall’attività di affittacamere.

È soggetto alle disposizioni della suddetta legge chi fornisce servizio di alloggio in non più di sei camere o quattro appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale.

Chi esercita l'attività individuale può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

Non può destinare a svolgere detta attività persone non appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo e non è tenuto ad iscriversi nel registro di cui all'articolo 21 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, né negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

Nella regione Puglia, ove mai l'attività di affittacamere venisse svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

Nella regione Toscana coloro che esercitano, non professionalmente, l'attività di affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e domicilio sono esonerati, oltre che dall' iscrizione nella sezione speciale per gli esercenti l'attività ricettiva istituito dall'articolo 5 della legge 217/1983, dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 75 (Esercizio non professionale dell'attività di affittacamere).

Nella regione Umbria gli esercizi di affittacamere possono essere gestite sia da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile; sia da coloro i quali affittano abitualmente non più di due appartamenti mobiliati per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per dodici posti letto.